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Amianto nei luoghi di lavoro: un disegno di legge per bonificarlo

16 gennaio 2019

di Stefania D'Onofrio

Gli articoli del nuovo Disegno di Legge n.778 pongono nero su bianco dei termini temporali specifici e tassativi per eseguire la mappatura e la bonifica delle zone interessate da amianto

Gli articoli del nuovo Disegno di Legge n.778 pongono nero su bianco dei termini temporali specifici e tassativi per eseguire e per portare a termine la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, nonché la loro bonifica:

Art 1

(Obbligo di bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico)

1. Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto obbligo alle amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dall'amianto o dai materiali contenenti amianto entro il 1° gennaio 2024”.

Art. 2.

(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro)

1. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da amianto o da materiali contenenti amianto, è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere alla bonifica da tali materiali, indipendentemente dalla loro concentrazione in sospensione e dal periodo di esposizione dei lavoratori, entro il 1° gennaio 2024.

Art. 5

(Individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. Entro il 1° gennaio 2020 la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo del teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1° gennaio 2019, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

Ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto”, si stabilisce  all’art. 1 comma 3 che “I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”.

Fig. 1 - Numero siti di amianto 2017.

L’assenza di un termine perentorio nel regolamento n.101 rischierebbe però di prorogare sine die la mappatura e bonifica di locali pubblici ed aperti al pubblico esponendo così a rischio cittadini e lavoratori, con maggior pericolo di insorgenza di malattie e di lesione della pubblica incolumità e con maggiori oneri sociali e sanitari.

Fig. 2 - Stato delle bonifiche di amianto 2017.

Partendo dalle conoscenze ad oggi disponibili sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli edifici pubblici o di pubblica fruizione rappresentano una percentuale significativa dei siti con presenza di amianto rilevati dalle Regioni (Fig. 1). Nello specifico, sulla base dei dati della rilevazione 2016, sono interessati dalla presenza di amianto sul territorio nazionale 2.496 edifici scolastici di ogni ordine e grado. La messa in sicurezza e bonifica delle scuole con presenza di  materiali contenenti amianto è uno dei problemi prioritari che i Comuni si trovano quotidianamente ad affrontare.

Al fine di promuovere  le attività di mappatura e bonifica si citano ed implementano nel Disegno di Legge n.778 gli incentivi già in passato proposti con successivi decreti del Ministero dell’Ambiente.

Si parla di incentivi (art.12 e 13) fino a un ammontare complessivo delle spese di 96.000 euro per unità immobiliare. Gli incentivi, inoltre, puntano a far ottenere detrazioni ripartite su un numero minore di anni (da cinque a tre quote annuali costanti), per la sostituzione di coperture in eternit con panneli fotovoltaici. 

Il disegno di legge obbliga alla rimozione dell’amianto con la sostituzione di materiale non cancerogeni. Da questo punto di vista sarà importante verificare per le committenti la tipologia e classificazione dei nuovi materiali installati anche nell’ottica del nuovo CLP  e le “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”.

Superato il termine del  1° gennaio 2024 scatterebbe un regime di sanzione penale, con una pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente l'8 novembre 2018 auspichiamo che il DdL venga presto discusso e spinga anche all’emanazione del cosiddetto Testo unico in materia di amianto (ddl n. 2602 Legislatura XVII “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di amianto”) che a sua volta tenta di riordinare, coordinare ed integrare la normativa vigente in Italia (anche in ambiti meno dibattuti come il settore privato navale).

Un’urgenza ormai riconosciuta a livello nazionale quella di intraprendere un percorso di armonizzazione, semplificazione e aggiornamento della molteplicità di corpi normativi esistenti in Italia, che comportano intrecci e contraddizioni di non facile interpretazione soprattutto da parte dell’utenza.

  • Stefania D'Onofrio

    Stefania D’Onofrio è architetto e Senior Technical Specialist in Stantec con oltre 8 anni di esperienza maturata in materia di Salute e Sicurezza Titolo IV.

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