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Terreno contaminato da terzi: quali obblighi per il proprietario?

29 aprile 2018

Si riapre (ma forse si chiude) la discussione sulla messa in sicurezza d’emergenza in materia di bonifica

By avv. Federico Peres, B&P Avvocati

L’attualità normativa

La nota 23 gennaio 2018 del Ministero dell’Ambiente ha riaperto la discussione sugli obblighi del proprietario di un terreno contaminato da terzi. Come noto, la legge distingue tra inquinatore proprietario non colpevole. Mentre il primo deve realizzare tutte le attività previste dalla normativa - vale a dire, comunicazione agli Enti, misure di prevenzione, messa in sicurezza d’emergenza (MISE), piano della caratterizzazione, analisi di rischio, progetto operativo (di bonifica, di messa in sicurezza operativa o di messa in sicurezza permanente) - il secondo, invece, può (e non deve) spontaneamente attivarsi, ferma la rivalsa nei suoi confronti nel caso di bonifica realizzata dalla Pubblica Amministrazione ove il responsabile non sia individuato o non sia capiente. La regola ispirata al principio chi inquina paga, prevede due eccezioni: anche il proprietario incolpevole dovrà (1) comunicare gli Enti la notizia di un inquinamento scoperto o in atto e (2) attuare le misure di prevenzione. Questa distinzione tra obblighi e facoltà è prevista con chiarezza nel Testo Unico Ambientale che vede nelle misure di prevenzione interventi atti a fronteggiare, nell’immediato, la minaccia di un danno, laddove invece le M.I.S.E. servono per contenere gli effetti di un danno che si è già verificato nell’attesa di realizzare interventi definitivi.

Il proprietario incolpevole deve effettivamente intervenire?

Più volte la giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, ha sottolineato, nei termini di cui sopra, i diversi ruoli e le diverse responsabilità, tuttavia, secondo il Consiglio di Stato (v. sentenza n. 1089/2017) «la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione». In altre parole, il proprietario incolpevole sarebbe obbligato a realizzare non solo le misure di prevenzione, ma anche le M.I.S.E. Con rilevanti impatti economici e possibili ricadute di ordine penale. La sentenza - richiamata espressamente nella nota ministeriale - aderisce ad un’altra sentenza, sempre del Consiglio di Stato, del 2016 (n. 1509) la quale, a sua volta, richiama un’altra pronuncia del 2015 (n. 3544).

In quest’ultimo rimando c’è però un equivoco: la sentenza del 2015 non afferma affatto che il proprietario incolpevole debba realizzare sia le misure di prevenzione che le M.I.S.E. Essa dà atto dell’esatto contrario e ricorda che, secondo la legge, il proprietario incolpevole è obbligato alle sole misure di prevenzione. In buona sostanza, l’orientamento al quale hanno aderito le due sentenze del 2017 e del 2016 (oltre ad altre dei TAR) e richiamato dal Ministero nasce da un equivoco. La buona notizia è che il Consiglio di Stato è tornato, di recente, sulle sue condivisibili posizioni ante 2016. Ed invero, con la sentenza n. 502/2018 il Giudice amministrativo ha ripreso in modo corretto i concetti della sentenza del 2015 - che le pronunce 2016 e 2017 avevano frainteso - ed ha precisato: «quando un fenomeno di inquinamento non è ascrivibile alla sfera di azione del proprietario medesimo, va escluso il coinvolgimento coattivo del proprietario dell’area inquinata, nelle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza».

La questione, per il momento, si direbbe chiusa.

Sull’autore:

Dopo aver svolto attività professionale in altri studi legali, Federico Peres, ha costituito, nel 1993, con l’avv. Guido Butti, l’associazione professionale B&P Avvocati.

All’interno dello Studio, segue principalmente il contenzioso amministrativo e civile e la consulenza stragiudiziale in materia di gestione rifiuti, terre e rocce da scavo e sedimenti dragati, bonifiche dei siti contaminati, risarcimento del danno ambientale ed inquinamento elettromagnetico. In queste materie è autore di volumi e articoli ed è stato relatore in numerosi seminari e convegni.

E’ stato professore a contratto di diritto dell’ambiente presso l’Università di Padova (Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio) nonché docente in corsi post-universitari organizzati dalle Università di Roma, Milano, Padova e Venezia.

Il Rapporto 2013 e il Rapporto 2014 dedicati al Triveneto, redatti dalla Rivista Top Legal, lo hanno individuato al primo posto quale professionista leader nel settore del diritto ambientale.

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