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Nuovo codice appalti e futuri scenari per la progettazione

12 maggio 2023

di Tiziana Alfano

In vigore dal 1 luglio 2023, il nuovo codice degli appalti ridurrà i livelli di progettazione influenzando significativamente il lavoro dei progettisti

Tra le novità più rilevanti del nuovo codice appalti D. Lgs n. 36/2023, che avrà concreta operatività a partire dal 1° luglio 2023, troviamo sicuramente l’eliminazione della progettazione definitiva e la riduzione della progettazione in due livelli, composti dallo studio di fattibilità tecnico-economica e dalla progettazione esecutiva.

In alcuni casi, i livelli di progettazione possono addirittura ridursi ad uno: esclusivamente per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria è facoltà della Stazione Appaltante omettere il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Lo stesso vale anche per i concorsi di idee: di regola si svolgeranno in un’unica fase ed avranno ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica. Viene inserito l’obbligo di motivazione (che fa da deterrente per la Stazione Appaltante) nel caso in cui fosse necessario avere due fasi di concorso. 

Ma come concretamente la nuova normativa modificherà i contenuti delle due progettazioni e come queste “nuove” progettazioni conviveranno con altre procedure normative che non sono state ancora aggiornate?

Sicuramente il progetto di fattibilità tecnico-economica, che ricadeva in una fase “dialogativa” in cui la stazione appaltante sceglieva, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, avrà la duplice funzione di contenere sin da subito la soluzione migliore tra quelle ipotizzabili e allo stesso tempo dovrà avere già dei contenuti di maggiore dettaglio rispetto alla versione precedente dello studio di fattibilità.

Inoltre, dalla lettura del nuovo codice appalti si evince che le attività necessarie al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni, che nel vecchio codice erano incluse nella progettazione definitiva, sono anticipate alla prima fase della progettazione, ricadendo all’interno del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il progetto dovrà, quindi, contenere tutte le attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni, e sarà questo progetto ad essere sottoposto ad approvazione finale da parte degli enti.

Va da sé che tale disciplina deve essere rivista anche con riferimento alla procedura autorizzativa ambientale ai sensi del Testo Unico Ambiente D.lgs. 152/2006: a partire dal primo luglio si dovrà allegare lo studio di fattibilità e non più la progettazione definitiva nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

Al di là delle considerazioni tecniche e dei necessari adattamenti delle altre procedure a quella dettata dal codice degli appalti pubblici, la riduzione a due livelli di progettazione ha un forte impatto sulle attività concrete da svolgersi nello studio di fattibilità, il quale non rappresenta più un necessario momento di dialogo con il Cliente ma diventa un momento in cui il progettista propone la soluzione migliore e allo stesso tempo elabora il progetto nel dettaglio. 

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  • Tiziana Alfano

    Tiziana è Responsabile Ufficio Gare e Bid Risk Manager presso Stantec. Da oltre 10 anni si occupa di gestione di offerte, pubbliche e private, permitting nonché della valutazione dei rischi legati alle gare.

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