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Una rivoluzione a metà: importanti modifiche agli obblighi di formazione in tema di salute

20 dicembre 2021

di Paola Favarano

Quali sono le novità per la formazione e la vigilanza preposti e cosa cambia per il datore di lavoro?

Non più soltanto dirigenti, preposti e lavoratori: in materia di salute e sicurezza, arriva la formazione obbligatoria per il datore di lavoro. A prevedere questa modifica del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato il cosiddetto decreto Fisco- Lavoro (21 ottobre 2021, n. 146), che ha anche disposto l’obbligatorietà dell’individuazione della figura del preposto.

Quali sono le novità per la formazione e la vigilanza preposti e cosa cambia per il datore di lavoro? In estrema sintesi, le principali novità sono le seguenti:

  • Istituzione della formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro
  • Obbligo di aggiornamento con cadenza biennale tassativamente in presenza per i preposti
  • Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un Accordo in materia di formazione nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi in vigore

Inoltre, all’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 è stato aggiunto il nuovo comma 7-ter: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”. La formazione di cui all’art. 37, comma 7-ter fa riferimento al comma 7 dello stesso articolo, che stabilisce che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.

L’art. 37, comma 2, secondo periodo, appena richiamato, stabilisce che: Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

  • L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

L’importante novità che riguarda la formazione biennale dei preposti, da svolgersi interamente in presenza, secondo il combinato disposto citato sopra, entrerà quindi in vigore contestualmente alla rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del D.Lgs. 81/2008, entro il 30 giugno 2022.

Una novità importante è inoltre costituita dal rinnovato comma 5 dell’art. 37, secondo capoverso: “L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Tale specifica disposizione entrerà invece in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riguardo queste ultime novità, riteniamo davvero rivoluzionario l’obbligo di formazione ai Datori di Lavoro, purché nel programma:

  1. siano trattati temi di tipo organizzativo per far comprendere l’importanza di integrare nei processi produttivi la sicurezza e non viverla come mero obbligo normativo
  2. vengano forniti strumenti per valutare i veri costi della non sicurezza e i ritorni degli investimenti in prevenzione, l’obiettivo di ogni azienda è la produttività e il tessuto produttivo italiano costituito da piccole piccolissime aziende può investire in sicurezza se riesce a trovare la quadra economica.
  3. si spieghi come sfruttare le risorse pubbliche e gli enti deputati non solo al controllo, ama soprattutto alla diffusione di buone prassi

Siamo più dubbiosi sull’utilità di obbligare alla formazione in presenza, visto che abbiamo avuto modo di sperimentare efficaci interventi formativi in modalità webinar che permettono capillarità e tempestività, e sul fatto che ancora una volta non si faccia un ragionamento più focalizzato sugli obiettivi di formazione da valutare più che sulle modalità con cui si eroga.

Ascolta il podcast “Webinar efficaci per la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori”

Mentre l’aggiornamento biennale per i preposti è un’ottima opportunità per mantenere sempre alta l’attenzione su salute e sicurezza per chi vigila quotidianamente in fase produttiva. Infine, contiamo nella revisione prevista sulla verifica dell’apprendimento per tutta la formazione, affinché non siano più test formali, ma sistemi di audit e check-list utili a valorizzare KPI effettivi per il miglioramento dell’organizzazione della sicurezza in azienda.

Ascolta il podcast “Formazione in aula in totale sicurezza”

Leggi l’estratto del Decreto legislativo modificato:

Aifos Estratto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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  • Paola Favarano

    Paola è Responsabile di Stantec Academy in Italia. Eroga corsi in ambito salute e sicurezza (modifica del comportamento, motivazione, comunicazione e feed back efficace, negoziazione, creatività e problem solving applicate al settore HSE).

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